Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport. Il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato il primo documento di prassi (circolare 25 /10/2023 n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo. Ma purtroppo contiene devi refusi a cui prestare la dovuta attenzione.
Nel documento si legge che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo. Il Titolo V del predetto decreto, peraltro recentemente modificato dal Dlgs. n. 120/2023, introduce infatti importanti novità, su alcune delle quali occorre fornire le prime indicazioni al personale ispettivo.
Dobbiamo segnalare che la tanto attesa nota di prassi contiene delle inesattezze che di seguito andiamo ad evidenziare.
Ma andiamo con ordine.
A pagina 4 della circolare dedicata al “Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo” si afferma quanto segue:
“Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.”;
Tale contenuto è diverso dal dettato normativo. E non solo. Viene successivamente smentito dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro quando affermano quanto segue:
“Da ultimo si segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.”
Infine, circa “l’obbligo di comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo”, la circolare, sempre a pagina 4, risulta non aggiornata rispetto all’operatività del Registro nazionale delle attività sportive, che ricordiamo essere attivo dal 31 agosto 2022.
NOTA BENE! Nel documento di prassi si afferma quanto segue:
“Sul punto occorre precisare che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 28, comma 5, del Dlgs. n. 36/2021, come modificato dal Dlgs. n. 120/2023.”
E’ necessario pertanto che gli operatori del settore sportivo prestino la dovuta attenzione alle inesattezze segnalate.
SUL PUNTO 'NOTA BENE' È ARRIVATO UN AGGIORNAMENTO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota del 26 ottobre 2023 n. 459) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2, precisando che l’affermazione
“i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo. Ciò in ragione della necessaria integrazione applicativa prevista dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021”
vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro, rispetto alle quali non è quindi dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.
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Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
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L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
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