Infatti, le Aps svolgono attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mentre le Odv espletano la propria attività prevalentemente in favore di terzi (art. 32 del Cts).
Con riferimento alle Odv, le stesse possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. L’art. 16, D.Lgs. 117/2017 prevede che i lavoratori degli Ets abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, in ciascun Ets, la differenza di trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli Enti del Terzo Settore devono rispettare tale parametro nel proprio Bilancio Sociale o, in mancanza, nella c.d. Relazione di Missione ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 117/2017. Con la nota del 10 marzo 2022 n. 34/4011 il Ministero del lavoro ha sostenuto che non esiste nessuna incompatibilità tra la figura di volontario e lavoratore se svolte all’interno di una rete, purché per enti differenti.
Abbiamo pubblicato l'e-book Terzo Settore: i rapporti di lavoro nelle Associazioni di volontariato, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Imprese sociali, una bussola per orientarsi nei temi lavorativi del Terzo Settore, tenuto sempre conto del D.Lgs. 117/2017.
Il testo illustra la materia lavoristica focalizzando l’attenzione sulle retribuzioni e il trattamento dei dipendenti. Da ultimo, la trattazione analizza il caso del volontariato. Alcune necessarie formule operative arricchiscono il testo.
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Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Cartella di lavoro Excel per il calcolo dei Ratei e Risconti Attivi e Passivi relativi a costi/ricavi con competenza a cavallo di due esercizi.
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
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