Giovedì 6 agosto 2020

Registro proporzionale alla sentenza che accerta la vendita simulata

a cura di: FiscoOggi
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A prescindere dalle conseguenze civilistiche derivanti dalla constatazione della finta stipula, ai fini fiscali il falso trasferimento di partecipazioni deve ritenersi avvenuto a tutti gli effetti.

La sentenza che accerta la simulazione assoluta di un contratto avente ad oggetto la cessione di una partecipazione societaria, sconta l'imposta di registro con l'aliquota dell'1%, trattandosi di un provvedimento giurisdizionale che accerta diritti a contenuto patrimoniale.
Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12796 del 26 giugno 2020.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
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  • AZIENDE E PARTECIPAZIONI: cessione, donazione e successione, patti di famiglia. Tabelle pratiche fiscali

    AZIENDE E PARTECIPAZIONI: cessione, donazione e successione, patti di famiglia. Tabelle pratiche fiscali

    Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.

    Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:

    - cessione di azienda;
    - donazione di azienda;
    - successione di azienda;
    - cessione di partecipazione societaria;
    - donazione di partecipazione societaria;
    - successione di partecipazione societaria.

    Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.

    Il documento è aggiornato al 9 giugno 2025.

    a cura di: Dott. Giuseppe Rebecca
  • Lettera di attestazione sulla gestione societaria

    Facsimile di lettera di attestazione sulla gestione societaria.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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