Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.8-2023/PC, dal titolo "La disciplina degli Artt. 559 E 560 C.P.C alla luce del D.Lgs n. 149 del 2022: la conferma e l’ampliamento dei compiti del custode giudiziario" approvato dalla Commissione Studi Processuali il 19 gennaio 2023.
Lo Studio, a firma di Maria Ludovica Russo, analizza la disciplina della custodia nell’ambito della procedura esecutiva ed esamina, in particolare, i compiti del custode enucleati dagli artt. 559 e 560 c.p.c..
Il decreto legislativo 149/2022 (sulla base della legge delega n. 206 del 2021) ha operato, da un lato una sistemazione normativa dei compiti del custode, dall’altro un incremento dei compiti stessi, nell’ottica della creazione di una sinergia con l’attività dell’esperto stimatore e della creazione di un vero e proprio ufficio del processo esecutivo.
In quest’ottica, si legge nell'abstract del documento, è stato parzialmente rimodulato anche l’istituto dell’ordine di liberazione, il quale, senza tradire la funzione, ormai dichiarata, di punto d’incontro e di equilibrio tra le posizioni soggettive che vengono in essere nella procedura esecutiva, presenta, all’esito della riforma, una disciplina maggiormente chiara ed efficiente nelle modalità attuative.
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A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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