Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 16 novembre ha approvato un disegno di legge che introduce nuove norme in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze di polizia e delle vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso.
In Disegno di legge, in particolare, interviene in materia di:
Vediamo le misure previste dal Ddl relativamente al primo punto, come riportate nel Comunicato Stampa del Governo.
Si introduce il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” che punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni, chiunque si procura o detiene materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo, e si prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare all’incolumità pubblica.
Previsto anche un ampliamento dei casi in cui gli esercenti il servizio di autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi del cliente, introducendo anche la sanzione dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro per chi omette tale comunicazione.
In considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto “contratto di rete”, vengono inseriti tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antimafia le imprese aderenti al contratto stesso.
Inoltre, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, si prevede che il Prefetto possa escludere, d’ufficio o su istanza di parte, l’operatività dei divieti conseguenti all’applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia.
In tema di misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si chiarisce che l’utilizzazione dei documenti di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare.
Viene inoltre consentito che il Servizio centrale di protezione utilizzi i documenti di copertura per funzionari e addetti e crei identità fiscali “di copertura”, anche di tipo societario.
Vengono modificate norme relative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che l’amministratore giudiziario illustri al giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali abusi e i possibili impieghi urbanistici. In caso di accertamento di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento. In tal caso, il bene non viene acquisito al patrimonio dell’Erario e l’area di sedime viene acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.
Infine, è prevista l'estensione, da 3 a 10 anni, del termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per specifici reati.
I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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