Nel caso in cui il lavoratore ricorra alla cessione del quinto dello stipendio, il trattenimento, da parte del datore di lavoro, di somme pari ai costi funzionali al buon esito della cessione, è legittima solo se l'operazione comporta costi aggiuntivi di contabilizzazione e gestione amministrativa insostenibili in rapporto all'organizzazione aziendale.
L'onere della prova di tale sproporzionata gravosità ricade sul datore di lavoro.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella Sentenza n. 22361 del 7 agosto 2024.
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