Non possono essere motivo di licenziamento le attività di un lavoratore durante l’assenza per infortunio se i medici non avevano fornito indicazioni circa un pregiudizio relativo al recupero fisico.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 28255 del 4 novembre 2024. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che, in un momento successivo, i medici abbiano prescritto al dipendente alcune limitazioni nei movimenti.
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