In vigore, da venerdì 15 luglio 2022, la quasi totalità del corpo normativo denominato "Codice della Crisi e dell'Insolvenza" previsto dalla legge 155 del 19 ottobre 2017.
L'entrata in vigore era stata più volte rinviata (e modificata nei contenuti).
La principale novità, per le imprese che non sono ancora in crisi, è rappresentata dall'obbligo:
Il Codice prevede attività finalizzate alla prevenzione della crisi messe in atto anche da creditori istituzionali (Agenzia Entrate, INAIL, INPS ed Agenzia delle Entrate-Riscossione). Proprio in questi giorni l'Agenzia Entrate ha iniziato ad inviare una "Lettera di Compliance" a coloro che, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, presentano un debito Iva scaduto di importo superiore ad Euro 5.000; la lettera, in questo caso, non è un semplice richiamo ad adempiere, ma rappresenta un invito ad esaminare tempestivamente una situazione potenzialmente critica a cui l'imprenditore potrebbe ancora porre rimedio ricorrendo alle opportune procedure.
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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