Importante novità per il riconoscimento della natura sportiva delle attività che non rientrano tra quelle svolte nell'ambito di Federazioni sportive, Discipline associata o Enti di promozione riconosciuti da CONI o CIP.
Possono presentare domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta:
Ne ha parlato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante l’incontro periodico con gli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
La novità, oltre ad accelerare la procedura di riconoscimento della natura sportiva di nuove attività, amplierà ulteriormente il bacino di utenza delle associazioni e società sportive e quindi l’attività di promozione dello sport.
Le novità introdotte, si legge sul sito del Dipartimento dello Sport, aggiornano il procedimento in vigore dallo scorso gennaio e, di conseguenza, la nuova procedura di richiesta di iscrizione operativa dal 15 novembre 2024.
Il modulo da allegare all'istanza di riconoscimento della natura sportiva si differenzia a seconda che la domanda sia presentata direttamente dalle ASD/SSD, o da uno o più enti di promozione sportiva:
Domanda presentata direttamente dalle ASD/SSD
In questa ipotesi, la domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo A scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, sottoscritto dal rappresentante legale di ogni associazione e società sportiva dilettantistica.
Domanda presentata da uno o più enti di promozione sportiva
In questa seconda ipotesi, la domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo B scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente o degli enti di promozione sportiva.
Ulteriori istruzioni utili per il riconoscimento della natura sportiva sono scaricabili a questo indirizzo.
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La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
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