Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono state pubblicate le risposte ai quesiti pervenuti all'amministrazione finanziaria in merito all'abolizione del versamento della prima e della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020 in applicazione dei recenti provvedimenti normativi ed, in particolare, dei c.d Decreti "Ristori".
Uno dei chiarimenti riguarda l'art. 78 del DL 104/2020 (decreto "Agosto"), ai sensi de quale sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Viene chiesto se, a tali fini, siano esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d'impresa.
Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che, per godere dell'esenzione della prima e della seconda rata dell'IMU, l'attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale.
Il beneficio, infatti, non può essere applicato senza organizzazione d'impresa.
Nella nota metodologica del Decreto 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 177 del D. L. n. 34 del 2020, è infatti specificato che "Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all'anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO".
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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