Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 febbraio 2020, n. 879, ha statuito che il rimborso per le bollette a 28 giorni deve avvenire in modo automatico e non devono essere gli utenti a farne istanza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), con la citata sentenza, ha respinto l'appello proposto dalla compagnia telefonica Vodafone Italia, contro l'AGCOM, con l'intervento di alcune associazioni di consumatori (Unione per la difesa dei consumatori, l'Associazione Codici, il Codacons, l'Austel Onlus, l'Associazione Movimento Consumatori).
Il ricorso era teso alla riforma di due sentenze del TAR Lazio (Sez. III, n. 11304/2018 e n. 12481/2018).
Per il Consiglio di Stato i rimborsi per le tariffe a 28 giorni devono avvenire in modo automatico, mentre la pratica finora attuata ha visto le compagnie rimborsare unicamente coloro che, in modo esplicito, avevano inoltrato.
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La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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