Mercoledì 14 febbraio 2024

Riforma fiscale: adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 2/E del 6 febbraio l'Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal DL n. 216 del 30 dicembre 2023 (Attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi).
Il documento, tra l'altro, si sofferma sull'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale ai nuovi scaglioni e alle aliquote dell’Irpef, ad opera dell'Art. 3 del decreto.

In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede il differimento al 15 aprile 2024, del termine entro il quale ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avranno quindi tempo fino al prossimo 15 aprile per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell’Irpef.
Nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il suddetto termine, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

Il comma 2 dell'Art. 3 differisce invece, al 15 maggio 2024, il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri intermediari, dovranno trasmettere i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze.

Il successivo comma 3, prevede che anche i Comuni, per l’anno 2024, modifichino con propria delibera, come previsto per le addizionali regionali, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2024.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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