Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 123 del 9 aprila ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
Il testo proroga, dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre 2025, il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi, che slitta al 31 dicembre 2027.
Il testo approvato modifica inoltre un principio di delega, prevedendo la possibilità di rendere applicabile anche ai tributi delle regioni e degli enti locali la disciplina fissata dal codice della crisi d’impresa in materia di transazione fiscale e quella relativa agli accordi sui debiti tributari e in materia di concordato nella liquidazione giudiziale e nell’ambito della procedura di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo, nonché di introdurre analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Introduce, infine, un nuovo principio di delega che demanda al legislatore delegato:
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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