Nell'ambito del Patent Box e dei marchi d'impresa, l'istanza di ruling per il regime opzionale determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 28 del 18 dicembre 2019 con cui risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d'impresa fino al 30 giugno 2021.
In particolare, si specifica che l'opzione non è rinnovabile ed ha una durata di cinque anni; in ogni caso, il ruling decade il 30 giugno 2021 anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.
L'Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017.
Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall'Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall'ambito del Patent box.
L'OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell'emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorio - c.d. "grandfathering rule" - in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti. Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017 è stato disposto che l'opzione, che può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.
In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.
Si evidenzia, inoltre, che l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.
Da quanto detto, si evince che:
- la durata dell'opzione deve essere pari a cinque periodi di imposta, con la condizione che, comunque, il regime decade il 30 giugno 2021, anche se i cinque periodi d'imposta scadono successivamente;
- l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.
Inoltre, quando l'opzione riguarda i marchi d'impresa, vi è un'ulteriore limitazione ossia che allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile.
Quindi, non è possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di Patent box, una volta scaduto il quinquennio di validità prima del 30 giugno 2021, per continuare a beneficiare dell'agevolazione.
Tale tesi, ricorda l'Agenzia, non è peraltro in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l'esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di grandfathering.
In tale sede, è stato chiarito che il contribuente che intende accedere alla procedura di Patent box nel 2018 a seguito di presentazione dell'opzione nel 2015, può fruire del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.
In conclusione, "l'istanza di ruling per il regime opzionale determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021".
Per scaricare il principio di diritto n. 28/2019 clicca qui.
Per scaricare il principio di diritto n. 11/2019 clicca qui.
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento previsto dal Decreto Legislativo 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.
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