Martedì 8 agosto 2023

Pagamenti in ritardo: lo stato centrale debitore danneggia le piccole imprese

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nel 2022, l'Amministrazione centrale dello Stato ha lasciato senza pagamento quasi un terzo dei fornitori, corrispondente a 1.185.000 fatture per un importo di 5,4 miliardi di euro. Questa prassi ingiusta ha danneggiato soprattutto le piccole imprese. La Corte dei Conti ha confermato che la Pubblica Amministrazione ritarda intenzionalmente il pagamento delle fatture minori, penalizzando le imprese con volumi bassi.

Il debito commerciale totale della Pubblica Amministrazione è di 49,6 miliardi di euro, un livello simile a quello pre-pandemia del 2019. Questo equivale al 2,6% del PIL italiano e supera di gran lunga gli altri paesi dell'UE.

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato che l'Italia ha violato la direttiva UE 2011/7 sui tempi di pagamento tra amministrazioni pubbliche e imprese private. A seguito di diverse procedure di infrazione, l'Italia è stata criticata anche per i ritardi nei pagamenti delle regioni e del sistema sanitario.

L'Ufficio studi della CGIA suggerisce di introdurre per legge una compensazione secca tra i crediti certi liquidi ed esigibili delle imprese e i debiti fiscali e contributivi dell'erario per risolvere questo problema e aiutare le piccole imprese. Questa soluzione potrebbe essere definita normativamente in tempi ragionevolmente brevi.


Fonte: https://www.cgiamestre.com
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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