È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2023 si può validamente inviare il modello IVA 2023 per il 2022.
Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:
– la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
– la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni);
A partire dal 1° agosto 2023, la dichiarazione annuale IVA per il 2022 non presentata si considera omessa.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato al 9 gennaio 2025.
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