L'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto "Crescita") prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in relazione all'acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i dieci anni successivi all'acquisto, provvedano alla ristrutturazione o alla demolizione e ricostruzione degli stessi, allo scopo di renderli più "sicuri" rispetto agli eventi sismici e più "ecologici", migliorandone le caratteristiche di efficienza energetica.
Tale obiettivo, chiarisce l'Agenzia Entrate nella Risposta n. 384 del 18 settembre 2020, può essere perseguito indipendentemente dalla circostanza che l'impresa acquisti l'intero fabbricato tramite la redazione di diversi contratti di compravendita stipulati in tempi diversi.
L'importante è che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma, ossia che:
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato al 9 giugno 2025.
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