Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse nel terzo trimestre 2023.
Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza la soglia era di € 250), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.
E’ pertanto possibile che al 30 novembre debba essere versata l’imposta di bollo relativamente anche al I e al II trimestre 2023.
L’Agenzia Entrate ha reso noto che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, questo deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo.
Si ricorda che i codici tributo individuati sono i seguenti:
2521 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre |
2522 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre |
2523 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre |
2524 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre |
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato al 9 gennaio 2025.
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