Con Sentenza n. 2746/18 del 28 febbraio 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha chiarito che possono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 10, comma 6, Dl n. 504/1992, e dall’art. 1, comma 768, L. n. 160/2019, che le esonerano dal versamento dell’IMU fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento degli immobili, unicamente le imprese sottoposte a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e a liquidazione coatta amministrativa.
Trattandosi di norme speciali, infatti, non si possono estendere ad altre situazioni simili, ma ne può usufruire solamente chi rientra nelle procedure elencate.
La questione esaminata dalla CGT romana ha riguardato un consorzio agrario che aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2018.
Il consorzio, però, non era in fallimento né in liquidazione coatta, ma era stato ammesso, nel 2023, alla diversa procedura del concordato preventivo.
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