Tra i principi contenuti nella Legge n. 49/2023, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e che disciplina l’equo compenso per i professionisti, vi è anche quello che stabilisce che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
Questo principio è alla base dell'approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dal titolo “Equo compenso: prime valutazioni”.
Il Documento, in particolare, si concentra sugli aspetti salienti e sugli elementi di novità del provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio come, ad esempio, l’art. 5, comma 4, secondo il quale i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
Si tratta di una previsione di grande importanza che conferisce ai Consigli Nazionali il potere di agire processualmente per garantire il rispetto della normativa sul compenso equo, ponendo l'accento sulla legalità.
Nel documento si affronta inoltre la questione dei parametri, che devono essere aggiornati ogni due anni sulla base delle proposte presentate dai Consigli Nazionali degli Ordini o dei Collegi professionali. Non vi è alcuna esclusione riguardo alla possibilità di utilizzare tali parametri "al di fuori del perimetro applicativo di tale legge".
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Il pacchetto raccoglie tre strumenti operativi aggiornati al 2025, pensati per supportare i Professionisti nella redazione di atti difensivi nel contenzioso tributario, alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?
È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.
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