Con Provvedimento del 7 ottobre l'Agenzia delle Entrate dispone:
Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l’invio delle proprie comunicazioni anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell’INAD.
Il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, potrà essere eletto tramite un'apposita funzionalità disponibile a breve nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La data di rilascio del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito della stessa Agenzia.
Dopo aver richiesto il domicilio digitale speciale l’Agenzia delle entrate invierà, al domicilio digitale speciale indicato, un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente concluderà positivamente la verifica.
Termini e modalità per trasferire i domicili digitali speciali, comunicati all’Agenzia delle entrate, nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati, saranno stabiliti con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale.
Maggiori informazioni nel Provvedimento pubblicato.
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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