Nella seduta del 6 aprile la Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ha espresso parere favorevole all’unanimità in merito agli interventi correttivi straordinari relativi agli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2022.
La Commissione, in particolare, ha illustrato la metodologia utilizzata per effettuare gli interventi di natura straordinaria sui 175 ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022, per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Le modifiche, riguardanti il solo periodo d'imposta 2022, sono le seguenti:
Relativamente alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA per tener conto della citata crisi economica e dei mercati, la Commissione ha invece illustrato un ulteriore intervento straordinario che prevede l’esclusione dall’applicazione degli ISA dei soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2021.
Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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