Con Sentenza n. 3034/7 del 15 luglio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sulla base delle recenti modifiche all’art. 19, D.lgs. 546/1992, introdotte dal D.lgs. n. 220/2023, ha stabilito che, a partire dal 5 gennaio 2024, è possibile impugnare il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione finanziaria al riesame in autotutela di un atto impositivo, ma non l’esito di tale riesame, pena l’illegittimo aggiramento dei termini decadenziali di impugnativa.
Nel caso di specie i giudici hanno dichiarato hanno dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente che aveva presentato una istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 10-quinquies, L. n. 212/2000, rigettata dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento motivato in maniera esaustiva.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
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