Con la Sentenza n. 124 del 24 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha chiarito che i contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con il decreto-legge “Rilancio” e con il decreto-legge “Ristori”, nel contesto dell’emergenza COVID-19, non hanno natura tributaria e, di conseguenza, il relativo contenzioso non può essere devoluto alla giurisdizione tributaria.
A supporto di tale orientamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge “Ristori” (d.l. n. 137 del 2020) e dell’articolo 25, comma 12, del decreto-legge “Rilancio” (d.l. n. 34 del 2020), disposizioni che prevedevano l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti in possesso di determinati requisiti, con la finalità di sostenere le attività economiche maggiormente colpite dalla crisi sanitaria.
Secondo la Corte, tali contributi non presentano i caratteri tipici delle fattispecie tributarie, in quanto non comportano una definitiva decurtazione patrimoniale per il soggetto passivo né configurano benefici fiscali, ma rappresentano misure straordinarie di aiuto e sostegno adottate per fronteggiare la riduzione dell’attività economica causata dall’emergenza epidemiologica.